esistenti 28.1 I programmi di sovvenzione istituti nel territorio di un Membro in data anteriore alla firma dell'Accordo OMC da parte dello stesso e che risultino incompatibili con le disposizioni del presente Accordo sono:

  • a)notificati al Comitato al piu' tardi 90 giorni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto concerne tale Membro; e
  • b)resi conformi alle disposizioni del presente Accordo entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto concerne tale Membro e fino ad allora non saranno soggetti alla Parte II. 28.2 I Membri si astengono dall'ampliare la portata dei programmi di cui sopra, che non saranno rinnovati alla scadenza.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art28 · fonte su Normattiva