[1]Sovvenzioni alle esportazioni agricole
[2]1. Nessuna parte o Stato del CARIFORUM firmatario puo' introdurre nuovi programmi di sovvenzioni all'esportazione ne' aumentare le sovvenzioni esistenti sui prodotti agricoli destinati al territorio dell'altra parte(1). 2. Per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 3 per i quali gli Stati del CARIFORUM si siano impegnati ad abolire i dazi doganali, la parte CE si impegna alla progressiva eliminazione di tutte le sovvenzioni esistenti concesse all'esportazione di quei prodotti nel territorio degli Stati del CARIFORUM. Le modalita' di questa progressiva eliminazione sono decise dal comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. 3. Il presente articolo si applica ai prodotti di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura. 4. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione da parte degli Stati del CARIFORUM dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo OMC sull'agricoltura e dell'articolo 27 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. ---------- (1) Ai fini del paragrafo 1, le modifiche delle sovvenzioni previste da programmi esistenti non sono considerate un nuovo programma di sovvenzioni ne' un aumento delle medesime laddove esse siano determinate da variazioni delle condizioni di mercato.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
