[1]DELLA COPPIA IMPOSIZIONE

[2]1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.

[3]2. Per quanto concerne l'Italia:

[4]Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Croazia, l'Italia, nel calcolare !e proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi calcolate l'imposta sui redditi pagata in Croazia, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

[5]3. Per quanto concerne la Croazia:

[6]Se un residente della Croazia ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni del presente Accordo. sono imponibili in Italia, la Croazia ammettera' in detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia. In tal caso, tuttavia, detta detrazione non potra' eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima che venga concessa la detrazione, che e' attribuibile al reddito imponibile in Italia.

Testo vigente dal 23 giugno 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;75~accordo-art23 · fonte su Normattiva