[1]DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI
[2]Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Testo vigente dal 23 giugno 2009
