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Sono approvati i qui annessi Protocolli in data 27 ottobre 1922 e 30 giugno 1923 che modificano rispettivamente l'art. 5 e l'art. 34 della Convenzione di cui all'art. 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 14 maggio 1926 al 9 maggio 2025
