[1]- Proscioglimento dalla frequenza di corsi e rimpatrio -
[2]La parte ospitante ha l'autorita' di dimettere dal corso i frequentatori, che si dimostrassero non in possesso dei requisiti richiesti e/o delle qualifiche previste. Gli oneri finanziari connessi con il rimpatrio del personale dimesso dalla frequenza del corso saranno assunti dal Paese di appartenenza.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
