[1]- Proscioglimento dalla frequenza di corsi e rimpatrio -

[2]La parte ospitante ha l'autorita' di dimettere dal corso i frequentatori, che si dimostrassero non in possesso dei requisiti richiesti e/o delle qualifiche previste. Gli oneri finanziari connessi con il rimpatrio del personale dimesso dalla frequenza del corso saranno assunti dal Paese di appartenenza.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;76~annesso-a-art7 · fonte su Normattiva