Art. 2 (Accordo) — Istruzione universitaria
Ove la Repubblica di San Marino istituisca corsi di istruzione universitaria, i titoli accademici conseguiti in uno dei due Stati saranno riconosciuti nell'altro Stato sulla base di tabelle di equipollenza elaborate di comune accordo. A tal fine sara' costituita una commissione mista, composta pariteticamente da rappresentanti delle due parti, il cui compito sara' di confrontare i piani di studio per il conseguimento dei singoli titoli accademici negli ordinamenti dei due Stati e di elaborare tabelle di equipollenza fra i titoli con o senza esami integrativi. Le tabelle saranno approvate dai due Stati mediante scambio di note, che formeranno parte integrante del presente Accordo.
Testo vigente dal 12 novembre 1984
