Art. 3 (Accordo) — Effetti del riconoscimento
Il riconoscimento dei titoli di ogni ordine e grado e' valido ai fini del proseguimento degli studi e ad ogni altro fine di legge. Esso non comporta idoneita' all'esercizio della professione per i titoli accademici e per ogni altro titolo, dopo il conseguimento del quale sia richiesto uno specifico esame di abilitazione professionale, alla stregua dell'ordinamento dello Stato che riconosce il titolo.
Testo vigente dal 12 novembre 1984
