Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 settembre 1964 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

E' convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, con le seguenti modificazioni: "All'articolo 3, dopo le parole: "o depositi fiduciari di qualsiasi specie", e' apposto un punto fermo. Il rimanente testo dello stesso articolo e' sostituito dai commi seguenti: "L'aumento dei tributi di cui al precedente articolo 1 si applica anche agli spiriti, alle acqueviti, ai liquori, agli estratti alcoolici, alle profumerie alcooliche, nonche' ai marsala, ai vermut ed agli altri vini aromatizzati ed alle specialita' medicinali, liberi da imposta, da chiunque e comunque detenuti, anche se viaggianti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantita' superiore a 200 litri idrati. Per i marsala, i vermut e gli altri vini aromatizzati e le specialita' medicinali la misura del contenuto alcoolico da assoggettare all'aumento dell'imposta e' determinata, in via forfettaria, in litri anidri due di alcole per ettolitro di prodotto finito. I possessori dei prodotti liberi da imposta indicati nel presente articolo dovranno fare denuncia delle quantita' possedute, anche se viaggianti, entro i primi venti giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione anche tramite il piu' vicino Ufficio doganale o Comando della Guardia di finanza".

Testo in vigore dal 23 settembre 1964 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1964-09-15;763~artunico · fonte del testo