[1]CONSIDERATE

[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente. 2. Le imposte attuali alle quali si applica la presente Convenzione sono:

  • a)per quanto concerne gli Stati Uniti: le imposte federali sul reddito previste dall'"Internal Revenue Code" e i tributi (excise taxes) applicati sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri e in relazione a funzioni private, con l'esclusione (nonostante le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 10 (Dividendi)), dell'imposta sugli utili accantonati (accumuluted earnings tax) e dell'imposta sulle societa' finanziarie a carattere personale ("personal holding company tax"), (qui di seguito indicate come "imposta statunitense");
  • b)per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e (iii) l'imposta locale sui redditi, fatta eccezione per la parte prelevata sui redditi catastali; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate come "imposta italiana"). 3. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche di rilievo apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali e si trasmetteranno le pubblicazioni ufficiali importanti concernenti l'applicazione della presente Convenzione, ivi comprese le istruzioni, i regolamenti, le risoluzioni, o le decisioni giudiziarie.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;763~art2 · fonte su Normattiva