Sullo svolgimento delle prove e sulle deliberazioni sara' steso un verbale con indicazione del voto dato in ciascuna materia e della percentuale dei punti accordata per l'insieme delle prove. Esso e' sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente. Il Presidente della commissione esaminatrice trasmettera' alle autorita' nazionali, designate a tale scopo, una copia autenticata conforme al verbale.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;764~allegato-art15 · fonte su Normattiva