1. Nei casi non previsti dagli articoli 67 e 68, i rischi sono trasferiti all'acquirente quando ritira le merci o, se non lo fa' in tempo debito, a partire dal momento in cui le merci sono messe a sua disposizione e in cui commette un'inadempienza al contratto non prendendole in consegna. 2. Tuttavia, se l'acquirente e' tenuto a prendere in consegna le merci in un luogo che non sia la sede di affari del venditore, i rischi sono trasferiti nel momento in cui la consegna deve aver luogo, e purche' l'acquirente sappia che le merci sono messe a sua disposizione in detto luogo. 3. Se la vendita concerne merci non ancora individuate, le merci sono considerate essere state messe a disposizione dell'acquirente solo quando sono chiaramente identificate ai fini del contratto.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art69 · fonte su Normattiva