1. Se l'acquirente non e' tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, dovra' pagare il venditore:

  • a)presso la sede di affari di quest'ultimo; o
  • b)se il pagamento deve essere fatto al momento della consegna delle merci o dei documenti, nel luogo di tale consegna. 2. Il venditore dovra' sostenere l'aumento delle spese accessorie al pagamento dovute al cambiamento della sua sede di affari dopo la conclusione del contratto.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art57 · fonte su Normattiva