• 1)Quando l'intermediario agisce senza potere o oltre i limiti del suo potere, i suoi atti non vincolano il rappresentato o il terzo.
  • 2)Tuttavia, quando il comportamento del rappresentato induce il terzo a credere ragionevolmente in buona fede che l'intermediario ha il potere di agire per conto del rappresentato e che agisce entro i limiti di tale potere, il rappresentato non puo' far valere nei confronti del terzo il difetto di potere dell'intermediario.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art14 · fonte su Normattiva