Il potere dell'intermediario si estingue:

  • a)quando cio' risulta dall'accordo tra il rappresentato e l'intermediario;
  • b)dopo completa esecuzione dell'operazione o delle operazioni per le quali il potere ere stato conferito;
  • c)per revoca da parte del rappresentato o per rinuncia dell'intermediario, che cio' sia compatibile o meno con i termini del loro accordo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art17 · fonte su Normattiva