Art. 17 (Gruppo di studio internazionale sulla gomma)
di privilegi ed immunita'. Rinuncia (1) I privilegi e le immunita' concessi nel presente Accordo ai membri del personale ed agli esperti vengono concessi esclusivamente per garantire in ogni circostanza il libero funzionamento del Gruppo e la completa indipendenza delle persone a cui essi vengono concessi. (2) Il Segretario Generale ha il diritto e il dovere di revocare tali immunita' (che non siano le sue) nel caso in cui ritenga che tali immunita' impediscano il corso della giustizia e quando e' possibile farne a meno senza pregiudicare gli interessi del Gruppo. Il Gruppo puo' revocare le immunita' del Segretario Generale.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
