di privilegi ed immunita'. Rinuncia (1) I privilegi e le immunita' concessi nel presente Accordo ai membri del personale ed agli esperti vengono concessi esclusivamente per garantire in ogni circostanza il libero funzionamento del Gruppo e la completa indipendenza delle persone a cui essi vengono concessi. (2) Il Segretario Generale ha il diritto e il dovere di revocare tali immunita' (che non siano le sue) nel caso in cui ritenga che tali immunita' impediscano il corso della giustizia e quando e' possibile farne a meno senza pregiudicare gli interessi del Gruppo. Il Gruppo puo' revocare le immunita' del Segretario Generale.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;360~gruppo-di-studio-internazionale-sulla-gomma-art17 · fonte su Normattiva