[1]- Riunioni

[2]1 Alla fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, a sua iniziativa, in qualsiasi altro momento dopo questa data, il Segretario generale del Consiglio d'Europa invitera' il Comitato permanente a riunirsi. 2 Il Comitato permanente puo' adottare decisioni solo a condizione che almeno la meta' delle Parti sia presente. 3 Salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono adottate a maggioranza dei membri presenti. 4 Salvo quanto disposto dalle norme della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio Regolamento interno ed il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che ha istituito per svolgere tutti i compiti appropriati nel quadro della Convenzione.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77~convenzione-art18 · fonte su Normattiva