Art. 13 (Traduzione non ufficiale)
[1]-- Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi
[2]1. Per gli scopi della presente Convenzione, e' istituito il Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi. 2. Qualsiasi Parte della presente Convenzione puo' essere rappresentata al comitato da uno o piu' delegati rappresentanti i principali enti governativi, preferibilmente con responsabilita' per la sicurezza fisica e sicurezza pubblica per lo sport, e il PINC. Ogni Parte della presente Convenzione ha un voto. 3. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa o un altro Stato Parte della Convenzione Culturale Europea che non e' parte della presente Convenzione, cosi' come qualsiasi Stato non membro che e' Parte della Convenzione No. 120, puo' essere rappresentato al Comitato in qualita' di osservatore. 4. Il comitato puo', per decisione unanime, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Euiropa che non e' Parte della presente Convenzione o della Convenzione No. 120 e ogni organizzazione interessata ad essere rappresentata, ad essere osservatore in una o piu' riunione. 5. Il comitato e' riunito dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione ufficiale e' tenuta entro un anno dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'europa hanno espresso il proprio consenso a essere vincolati dalla Convenzione. Esso si riunisce almeno ogni anno dopo la sua prima riunione. Inoltre si riunisce qualora lo richieda la maggioranza delle Parti. 6. La maggioranza delle Parti costituisce il quorum per tenere una riunione dei Comitato. 7. Facendo riserva delle disposizioni della presente Convenzione, il comitato redige e adotta per consenso il proprio regolamento procedurale.
Testo vigente dal 5 agosto 2020
