[1]Articolo 11 - Raccolta dei dati e ricerca

[2]1 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a: a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione; b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione. 3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale. 4 Le Parti vigilano affinche' le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art11 · fonte su Normattiva