[1]Articolo 12 - Obblighi generali

[2]1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorita' della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica. 3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilita', e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime. 4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della societa', e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione. 5 Le Parti vigilano affinche' la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attivita' destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art12 · fonte su Normattiva