Articolo 17 - Partecipazione del settore privato e dei mass media 1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e liberta' di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignita'. 2 Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacita' dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art17 · fonte su Normattiva