[1]Cooperazione in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione

[2]1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono elementi chiave della societa' moderna e rivestono una vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti convengono di scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo socioeconomico, i diritti umani e le liberta' fondamentali. 2. La cooperazione in questo settore si concentrera', tra l'altro:

  • a)sulla partecipazione a vari dialoghi regionali sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare sulle politiche delle comunicazioni elettroniche e sulla loro regolamentazione, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la protezione dei dati personali e l'indipendenza e l'efficienza delle autorita' di regolamentazione;
  • b)sull'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti e dei servizi di ricerca delle parti e del sud-est asiatico;
  • c)sulla standardizzazione e diffusione di nuove TIC;
  • d)sulla promozione della cooperazione di ricerca tra le parti nel settore delle TIC;
  • e)su progetti comuni di ricerca nel settore delle TIC, in particolare attraverso i programmi quadro di ricerca dell'UE, inclusa la cooperazione tra le parti in particolare nei settori della pubblica amministrazione online, delle applicazioni mobili, dell'animazione e della multimedialita';
  • f)su temi e/o aspetti delle TIC legati alla sicurezza, inclusi la promozione della sicurezza online, la lotta contro la criminalita' informatica, la disinformazione e l'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica. 3. Fatte salve le rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti, e' incoraggiata la cooperazione tra imprese. 4. Le parti cooperano sulla cibersicurezza attraverso lo scambio di informazioni sulle strategie, politiche e migliori pratiche in conformita' delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e degli obblighi internazionali. 5. Le parti promuovono lo scambio di informazioni sulla cibersicurezza nei settori dell'istruzione e della formazione, le iniziative di sensibilizzazione, l'uso delle rispettive norme e specifiche tecniche ai fini della gestione dei rischi di cibersicurezza e della cibersicurezza dei prodotti e dei servizi TIC, compresa la certificazione della cibersicurezza, nonche' le relative politiche di ricerca e sviluppo.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art36 · fonte su Normattiva