[1]Articolo 5 - Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

[2]1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorita', i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformita' con tale obbligo. 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art5 · fonte su Normattiva