[1]del patrimonio culturale

[2]Le Parti, nel concordare sulla necessita' di proteggere il patrimonio culturale, promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonche' favoriranno iniziative nel settore della formazione del personale addetto. Le Parti, attraverso le rispettive Commissioni Nazionali per l'UNESCO, favoriranno le attivita' di studio e documentazione sull'applicazione della Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale. Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito e proteggere il patrimonio culturale (opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti e altri oggetti di interesse storico, artistico e demoetnoantropologico) con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, come anche nel rispetto di quelli derivanti dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.

Testo vigente dal 23 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-04;77~accordo-art11 · fonte su Normattiva