1. L'articolo 68 e, se del caso, l'articolo 70 si applicano al prezzo d'intervento fissato per ogni varieta' o gruppo di varieta'. 2. Il prezzo di obiettivo corrispondente al prezzo d'intervento di cui al paragrafo 1 e' fissato in Spagna, per il primo raccolto che segue l'adesione, ad un livello che rifletta il rapporto esistente fra il prezzo di obiettivo e il prezzo di intervento conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art103 · fonte su Normattiva