1. Per i semi oleosi, l'articolo 68 si applica ai prezzi indicativi dei semi di colza, di ravizzone e di girasole e al prezzo di obiettivo dei semi di soia. Per i semi di lino il prezzo di obiettivo applicabile in Spagna al 1 marzo 1986 e' fissato in funzione della differenza esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Il prezzo di obiettivo da applicare in Spagna non puo' tuttavia essere superiore al prezzo comune. 2. Durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, i prezzi cosi' fissati per la Spagna vengono ravvicinati al livello dei prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione. Il ravvicinamento si effettua in dieci tappe, applicando mutatis mutandis l'articolo 70. 3. I prezzi d'intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole e il prezzo minimo per i semi di soia, applicabili in Spagna, sono derivati rispettivamente dal prezzo indicativo e dal prezzo di obiettivo di cui ai paragrafi 1 e 2, conformemente alle disposizioni dell'organizzazione comune di mercato in questione. 4. Fino al 31 dicembre 1990, negli scambi di prodotti trasformati a base di oli contemplati dal regolamento n. 136/66/CEE, esclusi i prodotti a base di olio d'oliva e di quelli della voce n. 15.13 della tariffa doganale comune, sono adottate misure appropriate per tener conto della differenza dei prezzi di questi oli in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
