1. Fatto salvo l'articolo 135, punto 1, lettera e), fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 149, i prezzi da applicare in Spagna a decorrere dal 1 gennaio 1990 sono fissati, secondo le regole previste dalla relativa organizzazione comune dei mercati, al livello dei prezzi fissati in Spagna al termine della prima fase. 2. Qualora all'inizio della seconda fase si constati che il divario tra il livello di prezzo per un prodotto in Spagna e quello del prezzo comune e' minimo, il prezzo comune puo' essere applicato in Spagna per tale prodotto. Il divario di prezzo si considera minimo quando e' inferiore o pari al 3% del prezzo comune.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
