1. Fatto salvo l'articolo 135, punto 1, lettera e), fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 149, i prezzi da applicare in Spagna a decorrere dal 1 gennaio 1990 sono fissati, secondo le regole previste dalla relativa organizzazione comune dei mercati, al livello dei prezzi fissati in Spagna al termine della prima fase. 2. Qualora all'inizio della seconda fase si constati che il divario tra il livello di prezzo per un prodotto in Spagna e quello del prezzo comune e' minimo, il prezzo comune puo' essere applicato in Spagna per tale prodotto. Il divario di prezzo si considera minimo quando e' inferiore o pari al 3% del prezzo comune.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art148 · fonte su Normattiva