1. E' istituito un comitato ad hoc, composto di rappresentati degli stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Nel comitato ad hoc ai voti degli stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE. Il presidente non partecipa al voto. 3. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene immediatamente investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno stato membro. 4. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente puo' stabilire in relazione all'urgenza dei problemi sottoposti all'esame. Esso si pronuncia a maggioranza di 54 voti. 5. La Commissione adotta le misure e le applica immediatamente se esse sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se, al termine di un periodo di un mese a decorrere dalla data in cui la proposta e' pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte e le applica immediatamente, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art82 · fonte su Normattiva