Le entrate denominate "dazi doganali", di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b) della decisione del 21 aprile 1970, comprendono, fino al 31 dicembre 1992, i dazi doganali calcolati come se dal momento dell'adesione il Regno di Spagna applicasse negli scambi con i paesi terzi le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote ridotte risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunita'. La stessa regola si applica fino al 31 dicembre 1995 per i dazi doganali relativi ai semi e frutti oleosi e ai loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, nonche' agli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72. Tuttavia soltanto a decorrere dal 1 gennaio 1990 queste entrate comprendono i dazi doganali cosi' calcolati per gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, importati in Spagna. In caso di applicazione delle disposizioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 3 del presente atto, in deroga al primo comma i dazi doganali corrispondono all'importo calcolato secondo l'aliquota del prelievo compensativo stabilita da queste disposizioni per i prodotti terzi entrati nella fabbricazione. Queste entrate non comprendono gli importi eventualmente riscossi all'importazione nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla. Il Regno di Spagna provvede ogni mese al calcolo di tali dazi doganali sulla base delle dichiarazioni in dogana di uno stesso mese. L'importo relativo e' messo a disposizione della Commissione, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 2891/77, per i dazi doganali cosi' calcolati in base alle constatazioni fatte nel corso del mese in questione. Dal 1 gennaio 1993 i dazi doganali costatati sono dovuti integralmente. Tuttavia, per quanto riguarda gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, nonche' per i semi e i frutti oleosi ed i loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE questi dazi sono dovuti integralmente dal 1 gennaio 1996.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
