Le entrate denominate "prelievi agricoli", di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a) della decisione del 21 aprile 1970, comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo costatato all'importazione negli scambi tra la Spagna e gli altri stati membri e tra la Spagna ed i paesi terzi a norma degli articoli 50, paragrafo 3 e 53 e da 67 a 153. Tuttavia soltanto a decorrere dal 1 gennaio 1990 queste entrate comprendono le tasse compensative costatate per gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, importati in Spagna. Queste entrate non comprendono gli importi eventualmente riscossi all'importazione nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
