Nella misura in cui talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunita' sono indissociabili da quelle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68 la cui applicazione e' differita in virtu' dell'articolo 216, la Repubblica portoghese e gli altri stati membri hanno la facolta' di derogare alle disposizioni in questione nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni all'articolo 216 che derogano al regolamento citato.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art218 · fonte su Normattiva