Nella misura in cui talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunita' sono indissociabili da quelle disposizioni del regolamento (CEE) n° 1612/68 la cui applicazione e' differita in virtu' dell'articolo 45, gli Stati membri attuali e la Repubblica ellenica hanno la facolta' di derogare alle disposizioni in questione nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 45 che derogano al regolamento citato.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
