1. Fino al 31 dicembre 1986 e fatto salvo il secondo comma, il Regno di Spagna puo' mantenere concessioni nazionali di esclusivita' a favore delle centrali lattiere per quanto concerne la commercializzazione del latte fresco pastorizzato prodotto in Spagna. Queste concessioni non possono ostacolare la libera circolazione, in Spagna, del latte fresco pastorizzato importato dagli stati membri attuali. 2. Il Regno di Spagna comunica alla Commissione, al piu' tardi tre mesi prima della data dell'adesione, le misure prese in applicazione del paragrafo 1.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
