1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi, i prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere applicabili in Spagna sono fissati ad un livello corrispondente a quello dei prezzi costatati in questo stato membro sotto il regime nazionale precedente, durante un periodo rappresentativo da determinare. In seguito, la differenza tra questi prezzi e i prezzi corrispondenti calcolati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati in base al prezzo garantito del latte applicabile in Spagna durante il periodo rappresentativo di cui al primo comma viene ridotta progressivamente, in modo che sia pari alla meta' della differenza iniziale al momento del quarto ravvicinamento e totalmente abolita al momento del settimo ravvicinamento. L'articolo 70 si applica mutatis mutandis; l'articolo 72 e' del pari applicabile. Tuttavia, l'importo compensativo per il latte scremato e il latte scremato in polvere, destinati all'alimentazione animale, puo' essere ridotto secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. 2. L'importo compensativo per i prodotti lattiero caseari diversi dal burro e dal latte scremato in polvere e' fissato mediante coefficienti da determinare.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
