[1]1. A decorrere dal 1 gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre annualmente i contingenti all'importazione indicati nell'allegato A per gli autoveicoli presentati montati, in appresso denominati CBU, originari degli altri stati membri, di peso lordo inferiore a 3.500 kg. 2. L'elenco che figura nell'allegato A puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre annualmente un contingente all'importazione per gli autoveicoli CBU, originari degli altri stati membri, di peso lordo inferiore a 3.500 kg, diversi da quelli indicati nell'elenco dell'allegato A, secondo le seguenti modalita':

[2]Calendario

[3]Contingenti annui

[4]1 gennaio 1986

[5]440 unita'

[6]1 gennaio 1987

[7]550 unita'

[8]All'interno di questo contingente a ciascuna marca puo' essere attribuito al massimo un quarto del volume fissato. Ciascuna marca conserva il diritto all'attribuzione di un contingente minimo di 20 unita'.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~protocollo-n-18-art2 · fonte su Normattiva