I contingenti tariffari a dazi ridotti, risultanti dall'articolo 30, esistenti all'importazione in Spagna di taluni autoveicoli da turismo nuovi, della sottovoce ex 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, sono aboliti dal momento dell'adesione per i veicoli importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale. A decorrere dal 1 gennaio 1986 il Regno di Spagna apre contingenti tariffari annui a dazio ridotto per l'importazione di autoveicoli per il trasporto di persone, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, diversi dalle autocorriere, dai torpedoni e dagli autobus, della sottovoce ex 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, originari della Comunita' nella sua composizione attuale. L'ammissione di questi autoveicoli a detti contingenti tariffari e disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 6.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art34 · fonte su Normattiva