1. Agli esportatori che hanno gia' utilizzato totalmente le loro quote di base in applicazione dell'articolo 4, nel corso dell'anno vengono accordate quote addizionali CKD in funzione del valore aggiunto in Portogallo degli autoveicoli o delle parti di autoveicoli esportati. L'attribuzione delle quote addizionali si effettua in base ai coefficienti che figurano nell'allegato C. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo', se necessario, fissare ulteriormente un massimale per ciascuna marca pari ad una percentuale della somma delle quote di base attribuite a tutte le marche.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~protocollo-n-18-art5 · fonte su Normattiva