1. Agli esportatori che hanno gia' utilizzato totalmente le loro quote di base in applicazione dell'articolo 4, nel corso dell'anno vengono accordate quote addizionali CKD in funzione del valore aggiunto in Portogallo degli autoveicoli o delle parti di autoveicoli esportati. L'attribuzione delle quote addizionali si effettua in base ai coefficienti che figurano nell'allegato B. 2. Per gli esportatori di cui al paragrafo 1, la possibilita' di quote addizionali e' limitata ad un valore globale che non puo' superare il 12% della somma totale delle quote CKD di base per le marche indicate nell'allegato A.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~protocollo-n-23-art5 · fonte su Normattiva