[1]Professori, insegnanti e ricercatori

[2]Nonostante le previsioni di cui agli articoli 14 e 15, le remunerazioni di un professore, un insegnante o un ricercatore, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi o effettuare ricerche, per un periodo non eccedente due anni, in una universita' o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca senza fini di lucro, sono imponibili soltanto nel primo Stato.

Testo vigente dal 9 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-16;78~convenzione-art21 · fonte su Normattiva