[1]E RICERCATORI

[2]1. Le remunerazioni che una persona fisica, che soggiorna in uno Stato contraente al solo fine di insegnare, tenere conferenze, o svolgere attivita' di ricerca presso una scuola, un istituto di istruzione, una universita', o altro istituto d'istruzione o ricerca riconosciuto ufficialmente dal Governo di detto Stato, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, percepisce per dette attivita', sono esenti da imposizione nel primo Stato per un periodo non superiore, in totale, a tre anni a decorrere dalla data del suo arrivo in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi da ricerca se questa non e' nell'interesse pubblico ed e' principalmente a beneficio privato di una o piu' persone determinate.

Testo vigente dal 3 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;182~accordo-art21 · fonte su Normattiva