[1]Modifiche

[2]La presente Convenzione puo' essere modificata di comune accordo dagli Stati contraenti per le vie diplomatiche. Le modifiche entreranno in vigore rispettando le stesse procedure previste dalla presente Convenzione per la sua entrata in vigore.

Testo vigente dal 9 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-16;78~convenzione-art30 · fonte su Normattiva