[1]Il presente accordo avra' durata illimitata. Ognuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validita' del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente. Il presente Accordo potra' esser modificato consensualmente tramite scambio di Note diplomatiche, a seguito di decisioni concordate nell'ambito della Commissione Mista. Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore. Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sara' risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il seguente Accordo. Fatto a Mostar il 19 luglio 2004 in due originali ciascuno in lingua italiana e nelle lingue ufficiali della Bosnia Erzegovina bosniaco, croato e serbo, ognuno facente ugualmente fede.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 3 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;14~accordo-art19 · fonte su Normattiva