Art. 18 (Trattato di assistenza giudiziaria)
[1]Protezione delle persone citate o trasferite nel territorio della Parte Richiedente
[2]Qualora sia necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio, in conformita' agli articoli 15, 16 e 17 del presente Trattato.
Testo vigente dal 4 giugno 2021
