[1]DELLE PERSONE CITATE O TRASFERITE NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE
[2]Qualora sia necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio, in conformita' agli articoli 15, 16 e 17 del presente Trattato.
Testo vigente dal 28 luglio 2020
