[1]DELLE PERSONE CITATE O TRASFERITE NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE

[2]Qualora sia necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio, in conformita' agli articoli 15, 16 e 17 del presente Trattato.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~art18 · fonte su Normattiva