[1]Garanzie

[2]La Parte Richiesta puo' richiedere, in qualsiasi momento del procedimento di estradizione, che alla persona richiesta sia garantito un giusto processo e che la stessa non sara' sottoposta a sparizione forzata, o a tortura, ne' a trattamenti o a pene crudeli, inumani o degradanti. Le Parti forniscono, ove opportuno, la debita assistenza consolare alla persona consegnata in estradizione.

Testo vigente dal 4 giugno 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-05-18;78~trattato-di-estradizione-art11 · fonte su Normattiva