[1]Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999

[2]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Armenia, di seguito denominati «Parti Contraenti», con l'intenzione di facilitare, regolare e aumentare l'efficienza del trasporto stradale internazionale di passeggeri e di merci trasportate o in transito attraverso il territorio dei loro Stati, hanno concordato le seguenti modifiche all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, fatto a Yerevan il 7 agosto 1999 (di seguito denominato Accordo):

[4]Aggiungere un nuovo quarto comma 4) all'articolo 11 dell'Accordo cosi' formulato: «4. In caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio) e' possibile usare l'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti. Nel viaggio di ritorno e' possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sulla autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata».

Testo vigente dal 28 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;78~protocollo-art1 · fonte su Normattiva