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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933 n. 890, che ha dato esecuzione allo scambio di Note 12 maggio-16 giugno 1933, fra l'Italia e la Jugoslavia, col quale viene prorogato al 1° ottobre 1933 - con effetto al 1 dicembre 1933 - il termine della denuncia del Trattato di commercio e di navigazione italo - iugoslavo del 14 luglio 1924 e dell'Accordo addizionale del 25 aprile 1932 al Trattato stesso; e viene stabilito che entrambi tali atti, se non denunciati il 1° ottobre 1933, rimarranno indefinitamente prorogati, con facolta' a ciascuna delle Parti contraenti di denunciarli in qualunque momento per farli decadere due mesi dopo la data della denuncia.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 4 gennaio 1931 - Anno XII

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Mussolini - De Francisci - Jung - Acerbo - Ciano.

[12]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1934 al 9 maggio 2025

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