[1]Nell'intento di dare applicazione alle disposizioni del presente Accordo, le due Parti istituiscono le Commissioni qui di seguito menzionate:
[2]- Commissione Mista Culturale, - Commissione Mista Scientifica e Tecnologica.
[3]Queste esamineranno l'evoluzione della cooperazione culturale scientifica e tecnologica, stabiliranno dei programmi esecutivi pluriennali e sorveglieranno la loro realizzazione. Esse si riuniranno alternativamente, a Rabat e a Roma, almeno ogni tre anni.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
