Ciascuna delle due Parti Contraenti si impegna ad adottare le misure necessarie per assicurare la tutela del patrimonio culturale dell'altra Parte contro l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illeciti.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
Ciascuna delle due Parti Contraenti si impegna ad adottare le misure necessarie per assicurare la tutela del patrimonio culturale dell'altra Parte contro l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illeciti.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2003-03-24;79~accordo-art5 · fonte su Normattiva