[1]e conformita'
[2]1. Il presente accordo e' concluso per il periodo che giunge fino al termine del periodo supplementare per adempiere gli impegni previsti dal secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, oppure fino alla risoluzione di eventuali questioni di attuazione relative a talune parti del protocollo di Kyoto, connesse al periodo di impegno o all'adempimento congiunto, a seconda di quale data sia posteriore. Il presente accordo non puo' essere denunciato anticipatamente. 2. L'Islanda notifica al comitato per l'adempimento congiunto eventuali inadempimenti delle disposizioni del presente accordo, gia' avvenuti o imminenti. Eventuali inadempimenti devono essere giustificati in modo ritenuto soddisfacente dai membri del comitato entro 30 giorni dalla sua notifica. In caso contrario, la mancata applicazione delle disposizioni del presente accordo ne costituisce una violazione. 3. In caso di violazione del presente accordo o di un'obiezione sollevata dall'Islanda alla modifica del suo allegato 1 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, l'Islanda contabilizza le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi in Islanda, quali contemplate dal protocollo di Kyoto nel corso del secondo periodo d'impegno, comprese le emissioni da fonti disciplinate dal sistema dell'Unione europea per lo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, rispetto ai suoi impegni quantificati di riduzione delle emissioni indicati nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto e, alla fine del secondo periodo di impegno, ritira dal proprio registro nazionale le unita' AAU, CER, ERU, RMU, tCER o 1CER equivalenti a tali emissioni.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
